REPERTORIO N. 364207 RACCOLTA N. 15370
ATTO COSTITUTIVO REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2005 (duemilacinque).Il giorno sedici del mese di febbraio. In Roma, Via Nazionale n.54. Innanzi a me Avv. Mario Enzo ROMANO Notaio in Roma, con studio in Via Nazionale 54, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta con il mio consenso dai comparenti

SONO PRESENTI

1) PIERPAOLI Walter nato a Milano, il giorno 25 settembre 1934, domiciliato a Montedato Riazzino (Svizzera), Casa Margarita, medico, codice fiscale PRP WTR34P25 F205Y;
2) PARRETTI Giancarlo nato a Orvieto, il giorno 23 ottobre 1941, domiciliato a Orvieto, Viale Primo Maggio n. 73/D, imprenditore, codice fiscale PRR GCR 41R23 G148I;
3) BELLIPANNI Giulio nato a Napoli, il giorno 8 maggio 1950, domiciliato a Velletri, Circonvallazione Appia n. 43, medico, codice fiscale BLL GLI 50E08 F839S;
4) CREA Maurizio nato a Gioia Tauro, il giorno 27 aprile 1953, domiciliato a Palermo, Via Castellana n. 54, imprenditore, codice fiscale CRE MRZ 53D27 E041X;
5) CROCI Cesare nato a Roma, il giorno 17 maggio 1948, domiciliato a Roma, Via Emanuele Filiberto n. 100, direttore d’orchestra, codice fiscale CRC CSR 48E17 H501S;
6) DE MICHELIS Cesare nato a Dolo, il giorno 19 agosto 1943, domiciliato a Venezia, Dorsoduro n. 2356, editore, codice fiscale DMC CSR 43M19 D325C;
7) LAGOSTENA Raimondo nato a Genova, il giorno 29 gennaio 1951, domiciliato a Genova, Corso Guglielmo Marconi n. 4/11, imprenditore, codice fiscale LGS RND51A29 D969V;
8) MORO Isabella nata a Fiuggi, il giorno 6 giugno 1946, domiciliata a Fiuggi, Via dei Casali n. 33, addetto alle pubbliche relazioni, codice fiscale MRO SLL 46H46 A310J;
9) PARRETTI Evelyn nata a Orvieto, il giorno 19 ottobre 1973, domiciliata a Orvieto, Via Lorenzo Maitani n. 11, impiegata, codice fiscale PRR VYN 73R59 G148N;
10) PARRETTI Mauro Enrico nato a Orvieto, il giorno 1 febbraio 1971, domiciliato aOrvieto, Via Lorenzo Maitani n. 11, imprenditore, codice fiscale PRR MNR 71B01 G148U;
11) ROCCETTI Paolo nato a Giulianova, il giorno 19 febbraio 1952, domiciliato a Tortoreto, Via Enzo Ferrari n. 33, imprenditore, codice fiscale RCC PLA 52B19 E058W.

I predetti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue.
Art.1) I signori PIERPAOLI Walter e PARRETTI Giancarlo sono fondatori costituenti di una fondazione denominata “VALTERI PIERPAOLI INSTITUTUM STUDIIS NATURAE AC HUMANAE VITAE PROVEHENDIS”. Sono fondatori della fondazione i signori: BELLIPANNI Giulio, CREA Maurizio, CROCI Cesare, DE MICHELIS Cesare, LAGOSTENA Raimondo, MORO Isabella, PARRETTI Evelyn, PARRETTI Mauro Enrico e ROCCETTI Paolo.
Art.2) La fondazione ha sede in Orvieto, attualmente in Via Dolci n.1.
Art.3) La fondazione ha durata illimitata.
Art.4) La fondazione non ha fini di lucro, e le sue finalità sono quelle indicate nell’art. 2 dello statuto allegato.
Art. 5) Il fondo di dotazione della fondazione è attualmente di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero) e risulta versato presso la Banca Popolare di Spoleto Agenzia di Orvieto, sul conto corrente n. 3191.
Art.6) La gestione della fondazione viene demandata al Consiglio di Amministrazione, il quale viene eletto nelle forme previste dallo statuto; esso rappresenta la fondazione ed il Presidente ha la firma sociale con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e durerà in carica per il periodo di tre anni.
Art.7) Acomporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati: il prof. PIERPAOLI Walter quale presidente; il signor PARRETTI Mauro Enrico quale vice presidente; quale Segretario generale il Sig. BELLIPANNI Giulio, CROCI Cesare, DE MICHELIS Cesare, LAGOSTENA Raimondo, MORO Isabella, PARRETTI Evelyn, ROCCETTI Paolo, CREA Maurizio quali consiglieri. Viene eletto quale Revisore contabile il Rag. BANDIERA Alessandro, nato a Roma il 15 gennaio 1944, residente in Formello, Viale delle Rughe n.41, codice fiscale BNDLSN 44A15 H501A. I presenti accettano le cariche loro conferite dichiarando di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste dalla legge. Il consiglio di amministrazione all’uopo riunitosi nomina altresì quali fondatori della fondazione i signori:
- GARBIN Stefania nata a Sesto San Giovanni il
16 febbraio 1964;
- MERONI Giuseppe, nato a Milano il primo maggio 1950;
- D’AMODIO Antimo nato a Napoli il primo giugno 1952;
- TORTORAAntonio nato a Catania il 4 marzo 1949;
- ESPOSITO Fabio nato a Como il 31 agosto 1959;
- BISCARO Arabella nata a Milano il 19 marzo 1970;
- ZAPPULLA Peppino nato a Patti il 28 agosto 1941;
- FELLA Mattia nato a Bari il 9 settembre 1963;
- PALERMO Alexander nato a Milwaukee il 20 ottobre 1968;
- BARCHIESI Sandro nato a Camerata Picena il 12 luglio 1957;
- PIERPAOLI Ezra Valerio nato a Milano il 15 novembre 1965;
- PIERPAOLI Alexey nato a Kiev il 16 dicembre 1978;
- LEONARDI Donatella nata a Napoli il 25 febbraio 1976;
- LION Maria Enrica nata ad Asolo il 12 ottobre 1959;
- CREA Fortunato nato a Gioia Tauro il 18 novembre 1964;
- MAURICE-DUGAY Gérard nato ad Ambert
il 19 gennaio 1941;
- MAHON Denis nato a Londra l’8 novembre 1910;
- SODANO Andrea nato a Asti il primo gennaio 1961;
- MERANI Pier Roberto nato a Genova il 18 settembre 1954.
- VINCI Enrico, nato a Messina il 21 febbraio 1932.
Art.8) La fondazione è retta dallo Statuto, predisposto dai comparenti e formato da n.27 articoli che, firmato dagli stessi si allega al presente atto sotto la lettera “A”, omessane la lettura per dispensa dei comparenti, me Notaio consenziente. Coloro che aderiranno alla Fondazione entro sei mesi dalla data odierna verranno considerati, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, quali soci fondatori. Il Consiglio di Amministrazione può, nel periodo di un anno dalla sua costituzione, a suo insindacabile giudizio, provvedere a tutte le modifiche statutarie ritenute utili od opportune, nonchè nominare commissioni, procuratori e conferire a terzi, estranei alla fondazione, mandati per l’espletamento della gestione economica della fondazione stessa. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2005.
Il presente atto, dattiloscritto nei modi di legge da persona di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli occupati per pagine intere cinque e quanto della successiva, viene da me Notaio letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro
volontà e con me lo sottoscrivono.
FIRMATO: PIERPAOLI Walter, PARRETTI Giancarlo, BELLIPANNI Giulio, CREA Maurizio, CROCI Cesare,
DE MICHELIS Cesare, LAGOSTENA Raimondo,
MORO Isabella, PARRETTI Evelyn,
PARRETTI Mauro Enrico, ROCCETTI Paolo,
- MARIO ENZO ROMANO NOTAIO - SIGILLO.

ALLEGATO "a" AL REP. N. 373860 DEL 14 novembre 2006

Fondazione di partecipazione “INSTITUTUM STUDIIS NATURAE AC HUMANAE VITAE PROVEHENDIS”


Articolo 1 - Costituzione

E’ costituita una Fondazione denominata “INSTITUTUM STUDIIS NATURAE AC HUMANAE VITAE PROVEHENDIS”, con sede in Orvieto.
La Fondazione è costituita per iniziativa del Prof. Dott. Walter Pierpaoli e del Sig. Giancarlo Parretti, ma è aperta alla partecipazione secondo le regole fissate negli articoli che seguono.
La Fondazione non ha scopo di lucro.


Articolo 2 - Scopi

La Fondazione intende svolgere, promuovere e sostenere la ricerca di base, biologica e medica in generale, e così fra l’altro, indicativamente ed esemplificativamente, nei campi della Neuroendocrinologia, Immunologia, Ematologia ed Antinvecchiamento, nonché svolgere, promuovere e sostenere la sua applicazione nel campo clinico, in Italia ed all’estero.
La Fondazione intende altresì promuovere la diffusione dei risultati dell’attività di ricerca di base ed applicata da essa svolta, anche mediante pubblicazioni, convegni, corsi, formazione professionale, apertura al pubblico dei propri archivi, biblioteche, centri di documentazione, al fine, tra l’altro, di favorire la circolazione delle idee e della conoscenza.
Per perseguire questi scopi, la fondazione può agire sia direttamente che tramite altri organismi anche da essa non controllati o partecipati.


Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a - partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni ed ogni altro organismo la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi o comunque connessi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà anche prendere l’iniziativa per costituire o concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
b - costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali che perseguano scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione, nonché partecipare a società del medesimo tipo, anche tramite l’acquisizione di titoli, azioni, quote;
c - erogare finanziamenti a soggetti che perseguono scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione;
d - stipulare convenzioni o contratti per l’affidamento di parte delle sue attività a soggetti che perseguono scopi analoghi o comunque connessi;
e - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
f - amministrare, gestire e disporre dei beni di cui abbia la disponibilità;
g - istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento nelle materie oggetto di ricerca;
h - erogare premi e borse di studio ai partecipanti all’attività scientifica ed alle altre attività svolte dalla Fondazione, se del caso instaurando rapporti di collaborazione con Istituti di Ricerca, Università e quant’altro;
i - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e della industria farmaceutica;
l - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.


Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:
a - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori e da altri Partecipanti;
b - dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, che siano destinati espressamente ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
d - dalle somme e dai beni del Fondo di Gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio;
e - da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, italiani od esteri, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.


Articolo 5 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
b - da eventuali donazioni, disposizioni testamentarie od altre elargizioni che non siano espressamente destinate al patrimonio;
c - dai contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, italiani od esteri, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
d - dai contributi dei Fondatori, Aderenti e Sostenitori, e delle altre categorie di partecipanti che eventualmente verranno costituite, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
e - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Il Fondo di Gestione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione, diretta o indiretta, dei suoi scopi e delle attività strumentali, accessorie e connesse.


Articolo 6- Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 marzo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione per l’esercizio corrente ed entro lo stesso termine il conto consuntivo dell’esercizio decorso.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere trasmessi ai Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale, ed illustrati, una volta approvati, all’Assemblea dei Partecipanti.


Articolo 7 - Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti alla Fondazione si dividono in :
a - Fondatori Costituenti;
b - Fondatori;
c - Aderenti;
d - Sostenitori.


Articolo 8 – Fondatori Costituenti

Sono Fondatori Costituenti il prof. dott Walter Pierpaoli e il sig. Giancarlo Parretti.
I fondatori costituenti nomineranno i loro successori nella misura di uno a testa.


Articolo 9 – Fondatori

L’ingresso di nuovi Fondatori è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta su proposta dei Fondatori Costituenti.
Possono divenire Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli organismi italiani od esteri che contribuiscano allo sviluppo della fondazione nelle forme e con modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione stesso.


Articolo 10 - Aderenti

Possono ottenere la qualifica di “Aderenti” tutte le persone fisiche, singole od associate, e giuridiche, pubbliche o private, nonché ogni altro organismo italiano od estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, beni od altre utilità con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
L’ingresso degli Aderenti è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.
La qualifica di Aderente dura a tempo indeterminato.


Articolo 11 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” tutte le persone fisiche, singole od associate, e giuridiche, pubbliche o private, nonché ogni altro organismo italiano od estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
L’ingresso dei Sostenitori è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.
La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.


Articolo 12 - Partecipazione di soggetti esteri

Possono essere nominati Fondatori, Aderenti e Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche e gli altri organismi, enti od istituzioni, pubblici o privati, comunque denominati e organizzati, aventi sede all’estero.


Articolo 13 - Accesso ai locali e partecipazione alle iniziative

Fondatori Costituenti, Fondatori, Aderenti e Sostenitori possono, con modalità individuate e stabilite dal Presidente ovvero, dal Vice Presidente, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della Fondazione come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione, non potranno estrarre copie di atti, contratti e documenti della Fondazione, senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che dovrà deliberare con la maggioranza assoluta.


Articolo 14 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, sentito il parere vincolante dei Fondatori Costituenti, l’esclusione dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
a - inadempimento dell’eventuale obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti;
b - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
a - estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
b - apertura di procedure di liquidazione;
c - fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
I Fondatori, gli Aderenti ed i Sostenitori possono, con preavviso di 6 mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori Costituenti, dott. Walter Pierpaoli e sig. Giancarlo Parretti, non possono essere esclusi dalla Fondazione.


Articolo 15 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
a - il Consiglio di Amministrazione;
b - il Presidente e il Vice Presidente;
c - il Segretario Generale
d - il Comitato tecnico-scientifico;
e - l’Assemblea dei Partecipanti;
f - il Revisore dei conti


Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di undici scelti fra i Fondatori, dai Fondatori Costituenti o se cessati dai loro Successori Designati e dura in carica tre anni.
Il Consiglio di Amministrazione è competente ad approvare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o dall’Assemblea e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
a - stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
b - approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
c - approvare regolamenti;
d – costituire ed organizzare i Dipartimenti e altre strutture della Fondazione nonché accorpare quelle esistenti;
e - fissare i requisiti e i criteri per acquisire le qualifiche di Fondatore, Aderente e Sostenitore, ai sensi degli artt. 7 e seguenti del presente Statuto;
f - nominare, ai sensi degli artt. 7 e seguenti del presente Statuto, nuovi Fondatori, Aderenti e Sostenitori;
g - escludere gli Aderenti ed i Sostenitori nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 14;
h - deliberare, a maggioranza assoluta, le modifiche allo Statuto;
i - deliberare, a maggioranza assoluta, in ordine allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le previsioni contenute nell’articolo 23 dello Statuto;
l – nominare a maggioranza assoluta, su proposta dei Fondatori Costituenti, Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
m - nominare, a maggioranza assoluta, i membri del Comitato tecnico-scientifico secondo quanto previsto dall’art. 19;
n - nominare e revocare il Segretario Generale su proposta dei Fondatori Costituenti determinandone funzioni retribuzione e natura dell’incarico, secondo quando disposto dall’art. 18;
o – nominare e revocare i Direttori dei Dipartimenti determinandone le retribuzioni e la qualifica del rapporto;
p - svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione.
q - revocare a maggioranza assoluta i membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente e il Vice Presidente e deliberare a maggioranza assoluta l’azione di responsabilità nei confronti dei medesimi.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente della Fondazione, o del Vice Presidente, o su richiesta di un terzo dei suoi membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri. Il primo Consiglio di Amministrazione sarà convocato su iniziativa dei Fondatori Costituenti e verrà presieduto dal consigliere più anziano di età. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in audio-video conferenza. Esso è validamente costituito con la presenza del Presidente della Fondazione, ovvero nel caso di sua assenza, del Vice Presidente e della maggioranza dei membri in carica, incluso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti, a meno che specifiche norme del presente Statuto richiedano maggioranze più elevate.


Articolo 17 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, fra i suoi membri, a maggioranza assoluta e durano in carica per 3 anni. Il mandato è rinnovabile.
Il Presidente e il Vice Presidente hanno, ciascuno, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agiscono e resistono, anche disgiuntamente, avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea dei Partecipanti ed è membro del Comitato tecnico-scientifico.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente ed il Vice Presidente adottano, di concerto fra di loro, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopongono alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.
E' compito del Presidente e del Vice Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.


Articolo 18 - Segretario Generale

Il Segretario Generale della Fondazione è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione. Egli resta in carica tre anni, salvo revoca prima della scadenza del mandato.
Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento dell’attività della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo. Egli può attribuire incarichi professionali, sempre nell'ambito delle competenze conferitegli.
Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle decisioni del Presidente e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Partecipanti, con funzioni consultive e di assistenza al funzionamento degli organi. Garantisce la regolare tenuta dei verbali.
Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.


Articolo 19 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo della Fondazione.
Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero variabile di membri da un minimo di 3 ad un massimo di 9, compreso il Presidente che viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.
I membri del Comitato sono scelti tra persone italiane o straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta e durano in carica 3 anni. Il mandato è rinnovabile.
Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione una relazione tecnica sul funzionamento della Fondazione e sull'attività scientifica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sui possibili programmi di sviluppo per gli anni a venire.
Spetta al Comitato tecnico-scientifico esprimere pareri su progetti, curricula e ogni altra materia di natura tecnico-scientifica sottoposti alla sua attenzione dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.


Articolo 20 - Assemblea dei Partecipanti

L’Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Fondatori Costituenti, Fondatori, Aderenti e Sostenitori.
Con decisione adottata dal Presidente, possono intervenire, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché i delegati delle fondazioni, associazioni, società, enti od organismi, italiani o esteri, controllati o partecipati dalla Fondazione.
Possono intervenire altresì, senza diritto di voto, soggetti privati o osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, organismi, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alla Fondazione.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ovvero del Vice Presidente, oppure quando ne faccia richiesta un numero di soggetti che corrisponda ad almeno un terzo dei partecipanti.
L’Assemblea è Presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente della Fondazione oppure da un loro delegato.
L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti.
Possono essere utilizzate anche forme di partecipazione diverse dalla riunione che consentano però ai soggetti siti in diverse sedi di intervenire, quali ad esempio la videoconferenza o tramite altre apparecchiature tecnologiche.
L’Assemblea dei Partecipanti costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.
L’Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
All’Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio di previsione e il conto consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.


Articolo 21 – Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è scelto dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Fondatori Costituenti tra gli iscritti all’albo dei Revisori Contabili.
Provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.
Puo’ assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Dura in carica tre anni e puo’ essere riconfermato.

Articolo 22 –Dipartimenti

I Dipartimenti scientifici promuovono ed organizzano le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità e metodi di ricerca.
Il Dipartimento amministrativo è competente ad organizzare ed erogare i servizi strumentali all’attività di ricerca nonché provvede alla gestione amministrativa della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione designa per ciascun Dipartimento della Fondazione un Direttore, scegliendolo tra il personale dipendente ovvero tra soggetti esterni di comprovata esperienza e specchiata professionalità nelle materie di interesse del Dipartimento.
I Direttori dei Dipartimenti scientifici promuovono l’autonomia scientifica e le specificità dei loro Dipartimenti, formulano le linee di ricerca e predispongono i relativi progetti, rispondendone innanzi al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, spetta ai Fondatori Costituenti o, in mancanza, ai loro Successori Designati nominare, a maggioranza assoluta, uno o più liquidatori e, in caso di non raggiungimento del quorum deliberativo, dal Consiglio di Amministrazione, che delibererà a maggioranza assoluta.
Il patrimonio che residua a seguito della liquidazione verrà in ogni caso devoluto ad uno o più tra gli enti, organismi, fondazioni, associazioni, società, anche partecipati o controllati dalla Fondazione, che perseguano scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione stessa. Il soggetto od i soggetti cui devolvere il residuo saranno scelti dai Fondatori Costituenti o, in mancanza, dai loro Successori Designati, o, in caso di non raggiungimento di un accordo, dal Consiglio di Amministrazione, che delibererà a maggioranza assoluta.


Articolo 24 –risoluzione delle controversie

Nel caso di stallo decisionale del Consiglio di Amministrazione, consistente nell’impossibilità di assumere una decisione per parità di voti favorevoli e negativi, la decisione in questione verrà assunta concordemente dai Fondatori Costituenti.
Nel caso di controversie fra i Fondatori Costituenti comunque inerenti l’applicazione del presente statuto, con specifico riferimento anche alla previsione del precedente comma, verranno convocati i Fondatori per tentare una soluzione amichevole della questione. Ove tale soluzione non fosse possibile, si applicheranno le regole dell’articolo seguente.


Articolo 25 - Clausola Arbitrale

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, per ogni controversia relativa all'interpretazione o all’esecuzione del presente Statuto, competente a giudicare, a norma degli articoli 806 e seguenti, c.p.c., sarà un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti uno ciascuno dalle parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due.
In caso di impossibilità di accordo sulla designazione del terzo arbitro, questo sarà designato dal Presidente del Tribunale di Orvieto.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto provvedendo ad emettere il lodo entro 90 gg. dalla data della costituzione formale ed integrale del Collegio Arbitrale.
Luogo dell'Arbitrato sarà Orvieto.
Le spese dell'arbitrato saranno suddivise secondo la pronuncia del Collegio Arbitrale.


Articolo 26 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

 

 

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