REPERTORIO N. 364207 RACCOLTA N. 15370
ATTO COSTITUTIVO REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2005 (duemilacinque).Il giorno sedici del mese
di febbraio. In Roma, Via Nazionale n.54. Innanzi a me Avv.
Mario Enzo ROMANO Notaio in Roma, con studio in Via Nazionale
54, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei testimoni per
espressa e concorde rinuncia fatta con il mio consenso dai comparenti
SONO PRESENTI
1) PIERPAOLI Walter nato a Milano, il giorno 25 settembre 1934,
domiciliato a Montedato Riazzino (Svizzera), Casa Margarita,
medico, codice fiscale PRP WTR34P25 F205Y;
2) PARRETTI Giancarlo nato a Orvieto, il giorno 23 ottobre 1941,
domiciliato a Orvieto, Viale Primo Maggio n. 73/D, imprenditore,
codice fiscale PRR GCR 41R23 G148I;
3) BELLIPANNI Giulio nato a Napoli, il giorno 8 maggio 1950,
domiciliato a Velletri, Circonvallazione Appia n. 43, medico,
codice fiscale BLL GLI 50E08 F839S;
4) CREA Maurizio nato a Gioia Tauro, il giorno 27 aprile 1953,
domiciliato a Palermo, Via Castellana n. 54, imprenditore, codice
fiscale CRE MRZ 53D27 E041X;
5) CROCI Cesare nato a Roma, il giorno 17 maggio 1948, domiciliato
a Roma, Via Emanuele Filiberto n. 100, direttore d’orchestra,
codice fiscale CRC CSR 48E17 H501S;
6) DE MICHELIS Cesare nato a Dolo, il giorno 19 agosto 1943,
domiciliato a Venezia, Dorsoduro n. 2356, editore, codice fiscale
DMC CSR 43M19 D325C;
7) LAGOSTENA Raimondo nato a Genova, il giorno 29 gennaio 1951,
domiciliato a Genova, Corso Guglielmo Marconi n. 4/11, imprenditore,
codice fiscale LGS RND51A29 D969V;
8) MORO Isabella nata a Fiuggi, il giorno 6 giugno 1946, domiciliata
a Fiuggi, Via dei Casali n. 33, addetto alle pubbliche relazioni,
codice fiscale MRO SLL 46H46 A310J;
9) PARRETTI Evelyn nata a Orvieto, il giorno 19 ottobre 1973,
domiciliata a Orvieto, Via Lorenzo Maitani n. 11, impiegata,
codice fiscale PRR VYN 73R59 G148N;
10) PARRETTI Mauro Enrico nato a Orvieto, il giorno 1 febbraio
1971, domiciliato aOrvieto, Via Lorenzo Maitani n. 11, imprenditore,
codice fiscale PRR MNR 71B01 G148U;
11) ROCCETTI Paolo nato a Giulianova, il giorno 19 febbraio
1952, domiciliato a Tortoreto, Via Enzo Ferrari n. 33, imprenditore,
codice fiscale RCC PLA 52B19 E058W.
I predetti comparenti della cui identità personale io
notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue.
Art.1) I signori PIERPAOLI Walter e PARRETTI Giancarlo sono
fondatori costituenti di una fondazione denominata “VALTERI
PIERPAOLI INSTITUTUM STUDIIS NATURAE AC HUMANAE VITAE PROVEHENDIS”.
Sono fondatori della fondazione i signori: BELLIPANNI Giulio,
CREA Maurizio, CROCI Cesare, DE MICHELIS Cesare, LAGOSTENA Raimondo,
MORO Isabella, PARRETTI Evelyn, PARRETTI Mauro Enrico e ROCCETTI
Paolo.
Art.2) La fondazione ha sede in Orvieto, attualmente in Via
Dolci n.1.
Art.3) La fondazione ha durata illimitata.
Art.4) La fondazione non ha fini di lucro, e le sue finalità
sono quelle indicate nell’art. 2 dello statuto allegato.
Art. 5) Il fondo di dotazione della fondazione è attualmente
di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero) e risulta
versato presso la Banca Popolare di Spoleto Agenzia di Orvieto,
sul conto corrente n. 3191.
Art.6) La gestione della fondazione viene demandata al Consiglio
di Amministrazione, il quale viene eletto nelle forme previste
dallo statuto; esso rappresenta la fondazione ed il Presidente
ha la firma sociale con i più ampi poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione e durerà in carica per
il periodo di tre anni.
Art.7) Acomporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono
nominati: il prof. PIERPAOLI Walter quale presidente; il signor
PARRETTI Mauro Enrico quale vice presidente; quale Segretario
generale il Sig. BELLIPANNI Giulio, CROCI Cesare, DE MICHELIS
Cesare, LAGOSTENA Raimondo, MORO Isabella, PARRETTI Evelyn,
ROCCETTI Paolo, CREA Maurizio quali consiglieri. Viene eletto
quale Revisore contabile il Rag. BANDIERA Alessandro, nato a
Roma il 15 gennaio 1944, residente in Formello, Viale delle
Rughe n.41, codice fiscale BNDLSN 44A15 H501A. I presenti accettano
le cariche loro conferite dichiarando di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di ineleggibilità previste dalla legge.
Il consiglio di amministrazione all’uopo riunitosi nomina
altresì quali fondatori della fondazione i signori:
- GARBIN Stefania nata a Sesto San Giovanni il
16 febbraio 1964;
- MERONI Giuseppe, nato a Milano il primo maggio 1950;
- D’AMODIO Antimo nato a Napoli il primo giugno 1952;
- TORTORAAntonio nato a Catania il 4 marzo 1949;
- ESPOSITO Fabio nato a Como il 31 agosto 1959;
- BISCARO Arabella nata a Milano il 19 marzo 1970;
- ZAPPULLA Peppino nato a Patti il 28 agosto 1941;
- FELLA Mattia nato a Bari il 9 settembre 1963;
- PALERMO Alexander nato a Milwaukee il 20 ottobre 1968;
- BARCHIESI Sandro nato a Camerata Picena il 12 luglio 1957;
- PIERPAOLI Ezra Valerio nato a Milano il 15 novembre 1965;
- PIERPAOLI Alexey nato a Kiev il 16 dicembre 1978;
- LEONARDI Donatella nata a Napoli il 25 febbraio 1976;
- LION Maria Enrica nata ad Asolo il 12 ottobre 1959;
- CREA Fortunato nato a Gioia Tauro il 18 novembre 1964;
- MAURICE-DUGAY Gérard nato ad Ambert
il 19 gennaio 1941;
- MAHON Denis nato a Londra l’8 novembre 1910;
- SODANO Andrea nato a Asti il primo gennaio 1961;
- MERANI Pier Roberto nato a Genova il 18 settembre 1954.
- VINCI Enrico, nato a Messina il 21 febbraio 1932.
Art.8) La fondazione è retta dallo Statuto, predisposto
dai comparenti e formato da n.27 articoli che, firmato dagli
stessi si allega al presente atto sotto la lettera “A”,
omessane la lettura per dispensa dei comparenti, me Notaio consenziente.
Coloro che aderiranno alla Fondazione entro sei mesi dalla data
odierna verranno considerati, a discrezione del Consiglio di
Amministrazione, quali soci fondatori. Il Consiglio di Amministrazione
può, nel periodo di un anno dalla sua costituzione, a
suo insindacabile giudizio, provvedere a tutte le modifiche
statutarie ritenute utili od opportune, nonchè nominare
commissioni, procuratori e conferire a terzi, estranei alla
fondazione, mandati per l’espletamento della gestione
economica della fondazione stessa. L’esercizio sociale
va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo
esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2005.
Il presente atto, dattiloscritto nei modi di legge da persona
di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli occupati
per pagine intere cinque e quanto della successiva, viene da
me Notaio letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla
loro
volontà e con me lo sottoscrivono.
FIRMATO: PIERPAOLI Walter, PARRETTI Giancarlo, BELLIPANNI Giulio,
CREA Maurizio, CROCI Cesare,
DE MICHELIS Cesare, LAGOSTENA Raimondo,
MORO Isabella, PARRETTI Evelyn,
PARRETTI Mauro Enrico, ROCCETTI Paolo,
- MARIO ENZO ROMANO NOTAIO - SIGILLO.
ALLEGATO "a" AL REP. N. 373860 DEL 14 novembre 2006
Fondazione di partecipazione “INSTITUTUM
STUDIIS NATURAE AC HUMANAE VITAE PROVEHENDIS”
Articolo 1 - Costituzione
E’ costituita una Fondazione denominata
“INSTITUTUM STUDIIS NATURAE AC HUMANAE VITAE PROVEHENDIS”,
con sede in Orvieto.
La Fondazione è costituita per iniziativa del Prof. Dott.
Walter Pierpaoli e del Sig. Giancarlo Parretti, ma è
aperta alla partecipazione secondo le regole fissate negli articoli
che seguono.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Articolo 2 - Scopi
La Fondazione intende svolgere, promuovere
e sostenere la ricerca di base, biologica e medica in generale,
e così fra l’altro, indicativamente ed esemplificativamente,
nei campi della Neuroendocrinologia, Immunologia, Ematologia
ed Antinvecchiamento, nonché svolgere, promuovere e sostenere
la sua applicazione nel campo clinico, in Italia ed all’estero.
La Fondazione intende altresì promuovere la diffusione
dei risultati dell’attività di ricerca di base
ed applicata da essa svolta, anche mediante pubblicazioni, convegni,
corsi, formazione professionale, apertura al pubblico dei propri
archivi, biblioteche, centri di documentazione, al fine, tra
l’altro, di favorire la circolazione delle idee e della
conoscenza.
Per perseguire questi scopi, la fondazione può agire
sia direttamente che tramite altri organismi anche da essa non
controllati o partecipati.
Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi
la Fondazione potrà tra l’altro:
a - partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni
ed ogni altro organismo la cui attività sia rivolta al
perseguimento di scopi analoghi o comunque connessi a quelli
della Fondazione medesima; la Fondazione potrà anche
prendere l’iniziativa per costituire o concorrere alla
costituzione degli organismi anzidetti;
b - costituire ovvero concorrere alla costituzione di società
di capitali che perseguano scopi analoghi o connessi a quelli
della Fondazione, nonché partecipare a società
del medesimo tipo, anche tramite l’acquisizione di titoli,
azioni, quote;
c - erogare finanziamenti a soggetti che perseguono scopi analoghi
o connessi a quelli della Fondazione;
d - stipulare convenzioni o contratti per l’affidamento
di parte delle sue attività a soggetti che perseguono
scopi analoghi o comunque connessi;
e - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il
finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione
di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve
o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione
o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto
di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi
genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici
o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento
degli scopi della Fondazione;
f - amministrare, gestire e disporre dei beni di cui abbia la
disponibilità;
g - istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento
nelle materie oggetto di ricerca;
h - erogare premi e borse di studio ai partecipanti all’attività
scientifica ed alle altre attività svolte dalla Fondazione,
se del caso instaurando rapporti di collaborazione con Istituti
di Ricerca, Università e quant’altro;
i - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento
dei fini istituzionali, attività di commercializzazione,
anche con riferimento al settore dell’editoria e della
industria farmaceutica;
l - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto
al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 4 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è
composto:
a - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro
o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili
per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati
dai Fondatori e da altri Partecipanti;
b - dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo
alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo
le norme del presente Statuto, che siano destinati espressamente
ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa
destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
d - dalle somme e dai beni del Fondo di Gestione che, con delibera
del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad
incrementare il patrimonio;
e - da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato,
da enti territoriali o da altri enti pubblici, italiani od esteri,
con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della
Fondazione.
Articolo 5 - Fondo di Gestione
Il fondo di gestione della Fondazione
è costituito:
a - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e
dalle attività della Fondazione medesima;
b - da eventuali donazioni, disposizioni testamentarie od altre
elargizioni che non siano espressamente destinate al patrimonio;
c - dai contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali
o da altri enti pubblici, italiani od esteri, che non siano
espressamente destinati al patrimonio;
d - dai contributi dei Fondatori, Aderenti e Sostenitori, e
delle altre categorie di partecipanti che eventualmente verranno
costituite, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
e - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,
strumentali e connesse.
Il Fondo di Gestione sarà impiegato per il funzionamento
della Fondazione e per la realizzazione, diretta o indiretta,
dei suoi scopi e delle attività strumentali, accessorie
e connesse.
Articolo 6- Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio
con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 marzo il Consiglio di Amministrazione approva il
bilancio di previsione per l’esercizio corrente ed entro
lo stesso termine il conto consuntivo dell’esercizio decorso.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere
trasmessi ai Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento
della gestione sociale, ed illustrati, una volta approvati,
all’Assemblea dei Partecipanti.
Articolo 7 - Partecipanti alla Fondazione
I Partecipanti alla Fondazione si dividono
in :
a - Fondatori Costituenti;
b - Fondatori;
c - Aderenti;
d - Sostenitori.
Articolo 8 – Fondatori Costituenti
Sono Fondatori Costituenti il prof. dott
Walter Pierpaoli e il sig. Giancarlo Parretti.
I fondatori costituenti nomineranno i loro successori nella
misura di uno a testa.
Articolo 9 – Fondatori
L’ingresso di nuovi Fondatori è
deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta
su proposta dei Fondatori Costituenti.
Possono divenire Fondatori le persone fisiche e giuridiche,
pubbliche o private, e gli organismi italiani od esteri che
contribuiscano allo sviluppo della fondazione nelle forme e
con modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione
stesso.
Articolo 10 - Aderenti
Possono ottenere la qualifica di “Aderenti”
tutte le persone fisiche, singole od associate, e giuridiche,
pubbliche o private, nonché ogni altro organismo italiano
od estero, che, condividendo le finalità della Fondazione,
contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione
dei suoi scopi mediante contributi in denaro, beni od altre
utilità con le modalità e in misura non inferiore
a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
L’ingresso degli Aderenti è deliberato dal Consiglio
di Amministrazione a maggioranza assoluta.
La qualifica di Aderente dura a tempo indeterminato.
Articolo 11 - Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori”
tutte le persone fisiche, singole od associate, e giuridiche,
pubbliche o private, nonché ogni altro organismo italiano
od estero, che, condividendo le finalità della Fondazione,
contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione
dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, con
le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita,
anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
L’ingresso dei Sostenitori è deliberato dal Consiglio
di Amministrazione a maggioranza assoluta.
La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il
quale il contributo è stato regolarmente versato.
Articolo 12 - Partecipazione di soggetti esteri
Possono essere nominati Fondatori, Aderenti
e Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche e gli altri
organismi, enti od istituzioni, pubblici o privati, comunque
denominati e organizzati, aventi sede all’estero.
Articolo 13 - Accesso ai locali e partecipazione alle iniziative
Fondatori Costituenti, Fondatori, Aderenti
e Sostenitori possono, con modalità individuate e stabilite
dal Presidente ovvero, dal Vice Presidente, accedere ai locali
ed alle strutture funzionali della Fondazione come pure consultare
archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, nonché
partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate
dalla Fondazione, non potranno estrarre copie di atti, contratti
e documenti della Fondazione, senza l’autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione, che dovrà deliberare con
la maggioranza assoluta.
Articolo 14 - Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide,
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri,
sentito il parere vincolante dei Fondatori Costituenti, l’esclusione
dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori per grave inadempimento
degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra
cui, in via esemplificativa e non tassativa:
a - inadempimento dell’eventuale obbligo di effettuare
le contribuzioni ed i conferimenti;
b - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con
le altre componenti della Fondazione;
c - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione
ha luogo anche per i seguenti motivi:
a - estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
b - apertura di procedure di liquidazione;
c - fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari
e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
I Fondatori, gli Aderenti ed i Sostenitori possono, con preavviso
di 6 mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere
di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori Costituenti, dott. Walter Pierpaoli e sig. Giancarlo
Parretti, non possono essere esclusi dalla Fondazione.
Articolo 15 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
a - il Consiglio di Amministrazione;
b - il Presidente e il Vice Presidente;
c - il Segretario Generale
d - il Comitato tecnico-scientifico;
e - l’Assemblea dei Partecipanti;
f - il Revisore dei conti
Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è
composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre
ad un massimo di undici scelti fra i Fondatori, dai Fondatori
Costituenti o se cessati dai loro Successori Designati e dura
in carica tre anni.
Il Consiglio di Amministrazione è competente ad approvare
gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente
ovvero dal Vice Presidente o dall’Assemblea e verificare
i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
a - stabilire le linee generali dell’attività della
Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività
di cui agli artt. 2 e 3;
b - approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
c - approvare regolamenti;
d – costituire ed organizzare i Dipartimenti e altre strutture
della Fondazione nonché accorpare quelle esistenti;
e - fissare i requisiti e i criteri per acquisire le qualifiche
di Fondatore, Aderente e Sostenitore, ai sensi degli artt. 7
e seguenti del presente Statuto;
f - nominare, ai sensi degli artt. 7 e seguenti del presente
Statuto, nuovi Fondatori, Aderenti e Sostenitori;
g - escludere gli Aderenti ed i Sostenitori nei casi e secondo
le modalità previste dall’art. 14;
h - deliberare, a maggioranza assoluta, le modifiche allo Statuto;
i - deliberare, a maggioranza assoluta, in ordine allo scioglimento
della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, secondo
le previsioni contenute nell’articolo 23 dello Statuto;
l – nominare a maggioranza assoluta, su proposta dei Fondatori
Costituenti, Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
m - nominare, a maggioranza assoluta, i membri del Comitato
tecnico-scientifico secondo quanto previsto dall’art.
19;
n - nominare e revocare il Segretario Generale su proposta dei
Fondatori Costituenti determinandone funzioni retribuzione e
natura dell’incarico, secondo quando disposto dall’art.
18;
o – nominare e revocare i Direttori dei Dipartimenti determinandone
le retribuzioni e la qualifica del rapporto;
p - svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti
dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre all’amministrazione
ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione.
q - revocare a maggioranza assoluta i membri del Consiglio di
Amministrazione, compresi il Presidente e il Vice Presidente
e deliberare a maggioranza assoluta l’azione di responsabilità
nei confronti dei medesimi.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione
può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi
membri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa
del Presidente della Fondazione, o del Vice Presidente, o su
richiesta di un terzo dei suoi membri; per la convocazione non
sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei
all’informazione di tutti i membri. Il primo Consiglio
di Amministrazione sarà convocato su iniziativa dei Fondatori
Costituenti e verrà presieduto dal consigliere più
anziano di età. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione
possono essere tenute in audio-video conferenza. Esso è
validamente costituito con la presenza del Presidente della
Fondazione, ovvero nel caso di sua assenza, del Vice Presidente
e della maggioranza dei membri in carica, incluso il Presidente,
e delibera a maggioranza dei presenti, a meno che specifiche
norme del presente Statuto richiedano maggioranze più
elevate.
Articolo 17 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente della
Fondazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, fra
i suoi membri, a maggioranza assoluta e durano in carica per
3 anni. Il mandato è rinnovabile.
Il Presidente e il Vice Presidente hanno, ciascuno, la legale
rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agiscono
e resistono, anche disgiuntamente, avanti a qualsiasi autorità
amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio
di Amministrazione e
dell’Assemblea dei Partecipanti ed è membro del
Comitato tecnico-scientifico.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari
per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della
Fondazione.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente ed il Vice
Presidente adottano, di concerto fra di loro, gli atti di competenza
del Consiglio di Amministrazione e li sottopongono alla ratifica
del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione
dei citati atti.
E' compito del Presidente e del Vice Presidente stabilire l'ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in
caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 18 - Segretario Generale
Il Segretario Generale della Fondazione
è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile
e finanziario della Fondazione. Egli resta in carica tre anni,
salvo revoca prima della scadenza del mandato.
Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento dell’attività
della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare
i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento
degli scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti
di bilancio preventivo e consuntivo. Egli può attribuire
incarichi professionali, sempre nell'ambito delle competenze
conferitegli.
Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle decisioni
del Presidente e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte
le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea
dei Partecipanti, con funzioni consultive e di assistenza al
funzionamento degli organi. Garantisce la regolare tenuta dei
verbali.
Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio
di Amministrazione o dal Presidente.
Articolo 19 - Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato tecnico-scientifico è
organo consultivo della Fondazione.
Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero
variabile di membri da un minimo di 3 ad un massimo di 9, compreso
il Presidente che viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio
di Amministrazione.
I membri del Comitato sono scelti tra persone italiane o straniere
particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei
campi attinenti agli scopi della Fondazione. Sono nominati dal
Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta e durano
in carica 3 anni. Il mandato è rinnovabile.
Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione
una relazione tecnica sul funzionamento della Fondazione e sull'attività
scientifica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché
sui possibili programmi di sviluppo per gli anni a venire.
Spetta al Comitato tecnico-scientifico esprimere pareri su progetti,
curricula e ogni altra materia di natura tecnico-scientifica
sottoposti alla sua attenzione dal Presidente o dal Consiglio
di Amministrazione.
Articolo 20 - Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è
costituita dai Fondatori Costituenti, Fondatori, Aderenti e
Sostenitori.
Con decisione adottata dal Presidente, possono intervenire,
senza diritto di voto, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni
estere, nonché i delegati delle fondazioni, associazioni,
società, enti od organismi, italiani o esteri, controllati
o partecipati dalla Fondazione.
Possono intervenire altresì, senza diritto di voto, soggetti
privati o osservatori di persone giuridiche private o pubbliche,
organismi, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano
richiesta alla Fondazione.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente
della Fondazione ovvero del Vice Presidente, oppure quando ne
faccia richiesta un numero di soggetti che corrisponda ad almeno
un terzo dei partecipanti.
L’Assemblea è Presieduta dal Presidente o dal Vice
Presidente della Fondazione oppure da un loro delegato.
L’Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti.
Possono essere utilizzate anche forme di partecipazione diverse
dalla riunione che consentano però ai soggetti siti in
diverse sedi di intervenire, quali ad esempio la videoconferenza
o tramite altre apparecchiature tecnologiche.
L’Assemblea dei Partecipanti costituisce momento di confronto
ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.
L’Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi
e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della
Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
All’Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio
di previsione e il conto consuntivo approvato dal Consiglio
di Amministrazione.
Articolo 21 – Revisore dei conti
Il Revisore dei Conti è scelto
dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Fondatori Costituenti
tra gli iscritti all’albo dei Revisori Contabili.
Provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la
regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso
mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti
consuntivi.
Puo’ assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Dura in carica tre anni e puo’ essere riconfermato.
Articolo 22 –Dipartimenti
I Dipartimenti scientifici promuovono
ed organizzano le attività di ricerca di uno o più
settori disciplinari omogenei per finalità e metodi di
ricerca.
Il Dipartimento amministrativo è competente ad organizzare
ed erogare i servizi strumentali all’attività di
ricerca nonché provvede alla gestione amministrativa
della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione designa per ciascun Dipartimento
della Fondazione un Direttore, scegliendolo tra il personale
dipendente ovvero tra soggetti esterni di comprovata esperienza
e specchiata professionalità nelle materie di interesse
del Dipartimento.
I Direttori dei Dipartimenti scientifici promuovono l’autonomia
scientifica e le specificità dei loro Dipartimenti, formulano
le linee di ricerca e predispongono i relativi progetti, rispondendone
innanzi al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 23 - Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione
per qualunque causa, spetta ai Fondatori Costituenti o, in mancanza,
ai loro Successori Designati nominare, a maggioranza assoluta,
uno o più liquidatori e, in caso di non raggiungimento
del quorum deliberativo, dal Consiglio di Amministrazione, che
delibererà a maggioranza assoluta.
Il patrimonio che residua a seguito della liquidazione verrà
in ogni caso devoluto ad uno o più tra gli enti, organismi,
fondazioni, associazioni, società, anche partecipati
o controllati dalla Fondazione, che perseguano scopi analoghi
o connessi a quelli della Fondazione stessa. Il soggetto od
i soggetti cui devolvere il residuo saranno scelti dai Fondatori
Costituenti o, in mancanza, dai loro Successori Designati, o,
in caso di non raggiungimento di un accordo, dal Consiglio di
Amministrazione, che delibererà a maggioranza assoluta.
Articolo 24 –risoluzione delle controversie
Nel caso di stallo decisionale del Consiglio
di Amministrazione, consistente nell’impossibilità
di assumere una decisione per parità di voti favorevoli
e negativi, la decisione in questione verrà assunta concordemente
dai Fondatori Costituenti.
Nel caso di controversie fra i Fondatori Costituenti comunque
inerenti l’applicazione del presente statuto, con specifico
riferimento anche alla previsione del precedente comma, verranno
convocati i Fondatori per tentare una soluzione amichevole della
questione. Ove tale soluzione non fosse possibile, si applicheranno
le regole dell’articolo seguente.
Articolo 25 - Clausola Arbitrale
Fatto salvo quanto previsto nel precedente
articolo, per ogni controversia relativa all'interpretazione
o all’esecuzione del presente Statuto, competente a giudicare,
a norma degli articoli 806 e seguenti, c.p.c., sarà un
Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti
uno ciascuno dalle parti ed il terzo, che avrà funzioni
di Presidente, designato di comune accordo dai primi due.
In caso di impossibilità di accordo sulla designazione
del terzo arbitro, questo sarà designato dal Presidente
del Tribunale di Orvieto.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto provvedendo ad emettere
il lodo entro 90 gg. dalla data della costituzione formale ed
integrale del Collegio Arbitrale.
Luogo dell'Arbitrato sarà Orvieto.
Le spese dell'arbitrato saranno suddivise secondo la pronuncia
del Collegio Arbitrale.
Articolo 26 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente
Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le
norme di legge vigenti in materia.